Il Nostro Statuto

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Bresso 4
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci – Bresso, 25 gennaio 2014

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Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E COLORI SOCIALI

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile è costituita, con sede in Bresso, via Villoresi 43, un’associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Bresso 4” (di seguito l’Associazione, detta “G.S. Bresso 4”).

Art. 2

I colori sociali dell’Associazione sono verde e nero.

Titolo II

OGGETTO E FINALITA’

Art. 3

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e senza scopi di lucro ed è motivato dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva e del tempo libero secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazione, proponendosi come una delle sue componenti educative, aderirà al Centro Sportivo Italiano (di seguito CSI) e potrà altresì, previa delibera del Consiglio Direttivo, aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi educativi individuati dalla Parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso ovvero dalla costituenda (all’atto della stesura del presente Statuto) Comunità Pastorale.

Art. 4

L’Associazione si propone di:

promuovere e sviluppare costantemente la pratica dello sport tra i ragazzi e i giovani; gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive aperte a tutti;  indire, in proprio o in collaborazione con il CSI e gli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane, corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; curare la partecipazione dei propri soci e/o aderenti ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale e diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei minorenni tesserati; definire il Progetto Educativo – sportivo dell’anno sportivo; impegnarsi affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili, pubblici o privati, per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva.

L’Associazione potrà, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e/o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato; collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive; allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati agli impianti, propri o di terzi, ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci e/o aderenti; organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e/o aderenti; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento e in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti, utilizzare spazi ed impianti, propri o di terzi,  esclusivamente per  lo  svolgimento  dell’attività  istituzionale;   intrattenere  rapporti  con  Istituti  di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 5

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Titolo III

I SOCI

Art. 6

Possono essere soci dell’Associazione, illimitatamente, tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si distinguono in:

  1. a) Atleti: coloro che praticano attività sportiva non agonistica, tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva al quale aderisce l’associazione.;
  2. b) Amatori: coloro che praticano attività sportiva libera a livello amatoriale presso le strutture in uso o gestite dall’associazione
  3. b) non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione sportiva pur non praticando alcuna attività sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 7

I soci atleti verranno tesserati ai vari enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, attraverso apposito modulo, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere obbligatoriamente firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

I genitori e/o i tutori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo le modalità del titolo III del presente Statuto. Nel caso avranno uguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto. Qualora i genitori e/o i tutori dei soci minorenni non scelgano di diventare soci dell’associazione potranno partecipare alla vita associativa senza diritto di parola e di voto.

Art. 9

La qualifica di socio (atleta, amatore o non atleta) da diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci maggiorenni possono altresì far parte degli organismi associativi.

Art. 10

I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari dei vari enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono di norma a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. In particolar modo sono a titolo gratuito le prestazioni di atleti, dirigenti e allenatori per quanto concerne la canonica attività sportiva ordinaria. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Fanno eccezione le partecipazioni di soci ad attività facenti parte di progetti socio-educativi-sportivi strutturati, che potranno prevedere prestazioni regolate dai progetti stessi e dalle vigenti norme di legge.

Art. 11

La qualità di socio si perde per causa di:

  1. decesso
  2. dimissioni volontarie
  3. inadempienza
  4. dolo
  5. morosità

Per i casi di cui ai punti c), d) ed e) si avvia il procedimento di espulsione).

Art. 12

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resti inadempiente anche dopo il nuovo termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Art. 13

La morosità e l’esclusione per inadempienza o dolo sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti dei vari enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Le deliberazioni prese in materia di morosità e di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a/r.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Titolo IV – Capo 1

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in sede ordinaria e/o straordinaria. La convocazione dell’Assemblea dei soci deve effettuarsi mediante comunicazione personale ai soci mediante lettera raccomandata a/r, ovvero raccomandata a mano, ovvero pec, ovvero e-mail, ovvero fax, ovvero sms, ovvero telegramma e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 16

L’assemblea ordinaria rispettando quanto disposto dal seguente art. 20: approva il bilancio consuntivo, elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti, delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E’ convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando venga fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17

L’Assemblea dei soci è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, e/o nei casi previsti per legge.

Art. 18

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti i soci presenti, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Le modifiche statutarie devono comunque essere presentate al Consiglio Direttivo almeno due giorni prima dell’Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 19

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea Stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Titolo IV – Capo 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di sette (7) e un massimo di quindici (15) membri. Tutti i componenti durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Art. 21

L’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo avviene secondo il metodo del voto segreto con scheda, sulla base di un elenco di candidati. Il voto viene espresso dai soci aventi diritto di voto. L’elezione si tiene in un unico seggio presso la sede ufficiale dell’Associazione sita a Bresso Via Villoresi 43, in presenza di un segretario del seggio e di almeno un coadiutore.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, ovvero fax, ovvero e-mail, ovvero SMS ovvero tramite comunicazione verbale da eseguirsi non meno di tre giorni prima della adunanza. In caso di comprovata urgenza le convocazioni possono eseguirsi, avvertendo tutti i membri del Consiglio Direttivo con i metodi sopra citati, entro 24 ore dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di membro di diritto dello stesso, il consulente ecclesiastico o coadiutore incaricato della gestione dell’oratorio allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali, senza peraltro diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 23

Spetta al Consiglio Direttivo: curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari, compilare e approvare i regolamenti interni, redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale, deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive, deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci, determinare le quote associative e di iscrizione alle attività dell’Associazione, predisporre la relazione dell’attività svolta, deliberare sulla scelta dei tecnici, assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività, definire il Progetto Educativo-Sportivo dell’anno sportivo, stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il consulente ecclesiastico o coadiutore incaricato della gestione dell’oratorio, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; fissare la data dell’assemblea annuale, compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Art. 24

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione tramite cooptazione facendo subentrare nuovi membri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 25

Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo IV – Capo 3

IL PRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, uno o più vicepresidenti, il segretario e il tesoriere; Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente assegna le cariche organizzative, anche a persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, che ritiene più idonee alla struttura organizzativa del G.S. Bresso 4, dopo averne discusso con il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione.  In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Titolo V

IL PATRIMONIO, I LIBRI SOCIALI E L’ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali oblazioni contributi o liberalità di persone fisiche o di enti pubblici o privati, da eventuali contratti aventi natura commerciale conclusi con terzi, da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione, da eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva, da ogni altra eventuale entrata. E’ fatto divieto distribuire sia in forma diretta che indiretta tra i soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale i quali dovranno essere utilizzati per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e associativi.

Art. 28

Saranno tenuti i libri prescritti dalla legge.

Art. 29

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia Madonna della Misericordia di Bresso.

Titolo VI

SCIOGLIMENTO E COMMISSARIAMENTO

Art. 30

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 18, quarto comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori anche fra i non soci. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti ed Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo come da art. 90, legge 289 del 2002 e successive modifiche e/o integrazioni.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo Statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili.